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Comune
di Aggius - Provincia di Olbia - Tempio
Regolamento per l’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
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| Titolo
I - Principi generali |
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Art.1
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art.
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e disciplina
l'’applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 59 del
citato decreto legislativo 446/97, nel rispetto delle disposizioni
previste dallo statuto del contribuente.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia
di imposta comunale sugli immobili e relative attività
di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
Art.2
Oggetto dell’Imposta
1. Costituiscono
oggetto dell’imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali, di seguito elencati:
a) fabbricati
Per fabbricato si intende l’unità immobile che
è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano
(N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta.
b) Aree fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a
scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali
o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato,
ecc,);
2. Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili
i seguenti immobili:
-le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente
edificabili e la cui redditività, comunque, è
assorbita dalla rendita del fabbricato;
-le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
-terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti
urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti
o da imprenditori agricoli professionali che mantengono sul
fondo l’utilizzazione per lo svolgimento delle attività
agricole.
Art.3
Terreni agricoli
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio
delle seguenti attività: coltivazione del fondo; silvicoltura;
allevamento del bestiame; manipolazione, trasformazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell’esercizio
normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
Le attività sopra elencate devono essere svolte da: coltivatore
diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e dai componenti
del nucleo familiare. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori
agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli
appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 9.1.1963
n.9, predisposti dagli uffici provinciali del servizio per i
contributi agricoli.
Art.4
Determinazione delle aliquote
1. Le aliquote sono stabilite entro i termini previsti dalla
legge con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La
mancata adozione della delibera determina la proroga automatica
delle aliquote e delle detrazioni già in vigore per l’annualità
precedente
2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore
al minimo della legge, né superiori al massimo consentito
dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge.
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| Titolo
II - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni |
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| Art.5
Abitazione principale
1. Con la stessa deliberazione con la quale annualmente vengono
determinate le aliquote ICI, viene anche stabilita la misura entro
i limiti della legge della detrazione da applicare all’imposta
dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
qualora ancora soggetta a tassazione in base alla normativa tempo
per tempo vigente.
2. Per abitazione principale si intende quella posseduta a titolo
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da soggetto
passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente.
3. Vengono altresì considerate abitazioni principali:
a) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa.
b) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto, da un soggetto residente all’estero, alla
sola condizione che non risulti locata.
4. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto,
sono considerate parti integranti dell’abitazione principale
di residenza purchè siano destinate ed effettivamente utilizzate
in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare
principale sopra citata.
5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio , non risulta assegnatario della casa coniugale,
determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata
dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di
cui all’art. 8, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. n. 504/92, calcolate
in proporzione alla quota posseduta. Tale disposizione si applica
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto
di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato
ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata
la casa coniugale.
Art. 6
Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione
principale
1. All’abitazione principale, al fine dell’applicazione
di una eventuale aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta,
sono equiparate:
a) L’unita’ immobiliare, precedentemente adibita ad
abitazione principale, posseduta da anziano o da disabile che
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a
condizione che la stessa non risulti locata od occupata da persone
diverse da quelle conviventi al momento del cambiamento di residenza;
b) L’abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito
a coniuge, figli, genitori o fratelli che la occupano quale loro
abitazione principale;
2. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza
delle condizioni di diritto o di fatto richieste per l’equiparazione
mediante la presentazione di apposita denuncia.
3.L’agevolazione di cui alla precedente lettera “b”
non è cumulabile per il medesimo contribuente con quella
di cui al precedente art. 5 del presente regolamento, anche se
relative ad unità immobiliari diverse.
4. L’ulteriore detrazione di imposta di cui all’art.
8, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. n. 504/92 non è applicabile
nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente
articolo.
5. Qualora, a seguito di modifiche normative sopravvenute sulla
base di legge nazionale, l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale dovesse risultare esente o esclusa dall’Imposta
Comunale sugli Immobili, detta esenzione o esclusione, in ogni
caso, non si applicherà alle fattispecie di cui al presente
articolo. In tale ipotesi le abitazioni di cui al presente articolo
e le relative pertinenze saranno di conseguenza tassabili con
l’aliquota ordinaria tempo per tempo vigente per gli immobili
diversi dall’abitazione principale, ad eccezione di quelli
di cui al precedente comma 1, lettera “b” del presente
articolo, ossia: l’’abitazione concessa dal proprietario
in uso gratuito a coniuge, figli, genitori o fratelli che la occupano
quale loro abitazione principale, per i quali viene prevista apposita
aliquota agevolata, pari al quattro per mille, che potrà
essere variata in futuro con Delibera del Consiglio Comunale.
6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, le unità
immobiliari ad uso abitativo eventualmente accatastate nelle Categorie
A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, rimarranno comunque
tassabili con l’aliquota ordinaria tempo per tempo vigente
per gli immobili diversi dall’abitazione principale.
Art. 7
Detrazioni di imposta
1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
e’ prevista una detrazione di imposta il cui ammontare e’
determinato in misura non inferiore al minimo di legge. L’ammontare
della detrazione si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione
principale e si estende alle relative pertinenze. La detrazione
e’ ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote
di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno
diritto ed e’ commisurata in proporzione al periodo di utilizzazione
nel corso dell’anno.
2. Il comune, con propria deliberazione annuale, adottata con
le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell’art.
6 del D.Lgs. 504/92, può elevare, entro i limiti previsti
della normativa vigente, la detrazione di cui al precedente punto
1, limitatamente a situazioni di particolare disagio economico
e sociale individuate con la medesima deliberazione.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 6, dall’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, come definita ai sensi del D.Lgs.
504/92, si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille
della base imponibile di cui all’art. 5 dello stesso D.Lgs.
504/92. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a
complessivi Euro 200,00 suddivisi tra gli aventi diritto, viene
fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata
al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione
ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare
è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Qualora, a seguito di modifiche normative sopravvenute sulla
base di legge nazionale, l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale dovesse risultare esente o esclusa dall’Imposta
Comunale sugli Immobili il presente articolo sarà da ritenere
espressamente abrogato.
Art. 8
Documentazione per beneficiare della detrazione d’imposta
Per ottenere le eventuali detrazioni di imposta di cui al punto
2 dell’articolo precedente o per fruire dell’aliquota
ridotta (ad eccezione per quella prevista per l’abitazione
principale) e/o di eventuale aliquota diversificato o agevolata,
il Comune potrà richiedere la certificazione del possesso
dei requisiti previsti stabilendo le modalità con le apposite
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
Art. 9
Riduzione dell’imposta
1. l’imposta e’ ridotta del 50% se i fabbricati sono
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati,
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono
dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità
e’ accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia
a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice,
da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha
facolta’ di presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà.
2. La riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione
al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle
disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità
o inabitabilità.
3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano
oggettivamente non idonei all’uso cui sono destinati, per
ragioni di pericolo dell’integrita’ fisica o alla
salute delle persone. L’inagibilità o inabitabilità
deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità
o inabitabilità dei fabbricati può essere dichiarata
se risulta soddisfatta la seguente condizione:
- gravi lesioni statiche delle strutture verticali e/o orizzontali
ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo
dell’edificio o diparte di esso;
4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili
il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo
diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro,
ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
Art. 10
Esenzioni
In aggiunta alle esenzioni previste dall’art. 7 del D.Lgs.
n°. 504/92, sono esenti dall’ICI gli immobili posseduti
a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle
Comunità Montane non destinati esclusivamente ad attività
istituzionali.
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| Titolo
III - Controlli, liquidazione, accertamento |
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| Art.
11
Differimento dei termini per i versamenti
1. Eccezionalmente, per conclamate ragioni, con deliberazione
della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell’imposta
possono essere sospesi per tutti o per categorie di soggetti passivi
interessati da situazioni di particolare gravità. (es:
una calamità può indurre anche alla sospensione
o al deferimento della stessa).
Art. 12
Versamenti e riscossioni
1. Il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive
da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta
o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario
del servizio Riscossione, la possibilità di esecuzione
dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento,
mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla
tesoreria del Comune, nonchè il pagamento tramite sistema
bancario, ferma restando la facoltà dei contribuenti di
eseguire il pagamento delle somme dovute mediante modello F24
presso banche, poste o concessionario della riscossione.
2. I versamenti ICI effettuati da un titolare, dall’eventuale
contribuente deceduto o da eredi per conto degli altri si possono
considerare regolarmente effettuati purchè l’ICI
relativa all’’immobile in questione sia stata totalmente
assolta e ne venga data idonea dimostrazione. Il Comune potrà
richiedere alla persona che ha effettuato il versamento di rilasciare
apposita dichiarazione dalla quale emerga la sua disponibilità
ad attribuire ad altri il versamento effettuato.
Art. 13
Controllo e verifica
1. E’ attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere
le azioni di controllo secondo criteri selettivi individuati di
volta in volta per annualità di imposta, sulla base delle
potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori
di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. Al fine di potenziamento dell’attività di controllo,
il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con
i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze
e con altre banche date rilevanti per la lotta all’evasione.
3. Per l’attività di verifica e controllo dei versamenti
il Comune esercita i poteri di cui all’art. 11, del Decreto
Legislativo n° 504/92 e dell’art. 1, commi 161 e 162,
Legge n.296/2006.
Art.
14
Potenziamento degli uffici e incentivi per il personale addetto
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre
1996, n° 662 e ai sensi dell’art. 59, lettera p, del
Decreto Legislativo n° 446/97, una percentuale del gettito
dell’imposta comunale sugli immobili, nella misura determinata
dalla Giunta, e’ destinata alla copertura delle spese relative
al potenziamento degli uffici tributari del Comune ed all’attribuzione
dei compensi incentivanti al personale degli uffici suddetti.
Art. 15
Liquidazione delle imposte dovute dai contribuenti e Accertamento
delle violazioni
1. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti
istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere possono
essere notificati mediante raccomandata a/r.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all’istituto
dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base
dei criteri stabiliti dal decreto Legislativo 19/06/97 n°
218.
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| Titolo
IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art.
16
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le disposizioni di cui la Decreto Legislativo 31 dicembre 1992,
N 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente
applicabile al tributo.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della
legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica
del presente regolamento.
Art.
17
Disposizioni transitorie
1. Per gli anni d’imposta antecedenti alla data di adozione
del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti
i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri
a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da
parte del contitolare che ha versato e purchè l’imposta,
relativa all’immobile in questione, sia stata totalmente
assolta per l’anno di riferimento, inoltre non si fa luogo
all’applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti
nelle dichiarazioni e nelle denunce che non abbiano dato luogo
ad evasione.
Art.
18
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo
le disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento unitariamente alla delibera comunale
di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze,
entro trenta giorni dalla data in cui e’ divenuto esecutivo
e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.
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