Regolamento
per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
(ICI)
Art.1
Oggetto e scopo del regolamento 1.
Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e disciplina l'’applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) avvalendosi della facoltà
prevista dall’art. 59 del citato decreto legislativo 446/97,
nel rispetto delle disposizioni previste dallo statuto del contribuente.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta
comunale sugli immobili e relative attività di accertamento,
riscossione, sanzioni, contenzioso.
Art.2
Oggetto dell’Imposta 1. Costituiscono oggetto dell’imposta gli immobili,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, di seguito
elencati:
a) fabbricati
Per fabbricato si intende l’unità immobile che è
o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.)
con attribuzione di rendita autonoma e distinta.
b) Aree fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
(Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc,);
2. Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti
immobili:
-le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente
edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita
dalla rendita del fabbricato;
-le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
-terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti
urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli professionali che mantengono sul fondo
l’utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole.
Art.3
Terreni agricoli
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio
delle seguenti attività: coltivazione del fondo; silvicoltura;
allevamento del bestiame; manipolazione, trasformazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell’esercizio
normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
Le attività sopra elencate devono essere svolte da: coltivatore
diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e dai componenti
del nucleo familiare. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori
agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi
elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 9.1.1963 n.9, predisposti
dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli.
Art.4
Determinazione delle aliquote
1. Le aliquote sono stabilite entro i termini previsti dalla legge
con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La mancata adozione
della delibera determina la proroga automatica delle aliquote e
delle detrazioni già in vigore per l’annualità
precedente
2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore
al minimo della legge, né superiori al massimo consentito
dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge.
Titolo
II - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Art.1
Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art.
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e disciplina l'’applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) avvalendosi della facoltà
prevista dall’art. 59 del citato decreto legislativo 446/97,
nel rispetto delle disposizioni previste dallo statuto del contribuente.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta
comunale sugli immobili e relative attività di accertamento,
riscossione, sanzioni, contenzioso.
Art.2
Oggetto dell’Imposta 1. Costituiscono
oggetto dell’imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali, di seguito elencati:
a) fabbricati
Per fabbricato si intende l’unità immobile che è
o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.)
con attribuzione di rendita autonoma e distinta.
b) Aree fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
(Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc,);
2. Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti
immobili:
-le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente
edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita
dalla rendita del fabbricato;
-le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
-terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti
urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli professionali che mantengono sul fondo
l’utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole.
Art.3
Terreni agricoli
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio
delle seguenti attività: coltivazione del fondo; silvicoltura;
allevamento del bestiame; manipolazione, trasformazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell’esercizio
normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
Le attività sopra elencate devono essere svolte da: coltivatore
diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e dai componenti
del nucleo familiare. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori
agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi
elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 9.1.1963 n.9, predisposti
dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli.
Art.4
Determinazione delle aliquote
1. Le aliquote sono stabilite entro i termini previsti dalla legge
con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La mancata adozione
della delibera determina la proroga automatica delle aliquote e
delle detrazioni già in vigore per l’annualità
precedente
2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore
al minimo della legge, né superiori al massimo consentito
dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge.
Titolo
II - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Art.5
Abitazione principale
1. Con la stessa deliberazione con la quale annualmente vengono determinate
le aliquote ICI, viene anche stabilita la misura entro i limiti della
legge della detrazione da applicare all’imposta dovuta per le
unità immobiliari adibite ad abitazione principale, qualora
ancora soggetta a tassazione in base alla normativa tempo per tempo
vigente.
2. Per abitazione principale si intende quella posseduta a titolo
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da soggetto
passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente.
3. Vengono altresì considerate abitazioni principali:
a) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa.
b) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto, da un soggetto residente all’estero, alla sola condizione
che non risulti locata.
4. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto, sono
considerate parti integranti dell’abitazione principale di residenza
purchè siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale
sopra citata.
5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio , non risulta assegnatario della casa coniugale, determina
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal
Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art.
8, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. n. 504/92, calcolate in proporzione
alla quota posseduta. Tale disposizione si applica a condizione che
il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
Art. 6
Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale
1. All’abitazione principale, al fine dell’applicazione
di una eventuale aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta,
sono equiparate:
a) L’unita’ immobiliare, precedentemente adibita ad abitazione
principale, posseduta da anziano o da disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non
risulti locata od occupata da persone diverse da quelle conviventi
al momento del cambiamento di residenza;
b) L’abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a
coniuge, figli, genitori o fratelli che la occupano quale loro abitazione
principale;
2. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle
condizioni di diritto o di fatto richieste per l’equiparazione
mediante la presentazione di apposita denuncia.
3.L’agevolazione di cui alla precedente lettera “b”
non è cumulabile per il medesimo contribuente con quella di
cui al precedente art. 5 del presente regolamento, anche se relative
ad unità immobiliari diverse.
4. L’ulteriore detrazione di imposta di cui all’art. 8,
commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. n. 504/92 non è applicabile nelle
ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente articolo.
5. Qualora, a seguito di modifiche normative sopravvenute sulla base
di legge nazionale, l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dovesse risultare esente o esclusa dall’Imposta Comunale
sugli Immobili, detta esenzione o esclusione, in ogni caso, non si
applicherà alle fattispecie di cui al presente articolo. In
tale ipotesi le abitazioni di cui al presente articolo e le relative
pertinenze saranno di conseguenza tassabili con l’aliquota ordinaria
tempo per tempo vigente per gli immobili diversi dall’abitazione
principale, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettera
“b” del presente articolo, ossia: l’’abitazione
concessa dal proprietario in uso gratuito a coniuge, figli, genitori
o fratelli che la occupano quale loro abitazione principale, per i
quali viene prevista apposita aliquota agevolata, pari al quattro
per mille, che potrà essere variata in futuro con Delibera
del Consiglio Comunale.
6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, le unità
immobiliari ad uso abitativo eventualmente accatastate nelle Categorie
A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, rimarranno comunque tassabili
con l’aliquota ordinaria tempo per tempo vigente per gli immobili
diversi dall’abitazione principale.
Art. 7
Detrazioni di imposta
1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
e’ prevista una detrazione di imposta il cui ammontare e’
determinato in misura non inferiore al minimo di legge. L’ammontare
della detrazione si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione
principale e si estende alle relative pertinenze. La detrazione e’
ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso,
tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed e’
commisurata in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell’anno.
2. Il comune, con propria deliberazione annuale, adottata con le modalità
e nei termini di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92,
può elevare, entro i limiti previsti della normativa vigente,
la detrazione di cui al precedente punto 1, limitatamente a situazioni
di particolare disagio economico e sociale individuate con la medesima
deliberazione.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 6, dall’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, come definita ai sensi del D.Lgs.
504/92, si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della
base imponibile di cui all’art. 5 dello stesso D.Lgs. 504/92.
L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a complessivi
Euro 200,00 suddivisi tra gli aventi diritto, viene fruita fino a
concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
4. Qualora, a seguito di modifiche normative sopravvenute sulla base
di legge nazionale, l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dovesse risultare esente o esclusa dall’Imposta Comunale
sugli Immobili il presente articolo sarà da ritenere espressamente
abrogato.
Art. 8
Documentazione per beneficiare della detrazione d’imposta
Per ottenere le eventuali detrazioni di imposta di cui al punto 2
dell’articolo precedente o per fruire dell’aliquota ridotta
(ad eccezione per quella prevista per l’abitazione principale)
e/o di eventuale aliquota diversificato o agevolata, il Comune potrà
richiedere la certificazione del possesso dei requisiti previsti stabilendo
le modalità con le apposite deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni.
Art. 9
Riduzione dell’imposta
1. l’imposta e’ ridotta del 50% se i fabbricati sono dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità e’ accertata
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario
su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente.
In alternativa, il contribuente ha facolta’ di presentare dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà.
2. La riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione
al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni
vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.
3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano
oggettivamente non idonei all’uso cui sono destinati, per ragioni
di pericolo dell’integrita’ fisica o alla salute delle
persone. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere
in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità
o inabitabilità dei fabbricati può essere dichiarata
se risulta soddisfatta la seguente condizione:
- gravi lesioni statiche delle strutture verticali e/o orizzontali
ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo
dell’edificio o diparte di esso;
4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il
cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti
alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione,
ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
Art. 10
Esenzioni
In aggiunta alle esenzioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. n°.
504/92, sono esenti dall’ICI gli immobili posseduti a titolo
di proprietà o diritto reale di godimento dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità
Montane non destinati esclusivamente ad attività istituzionali.
Titolo
III - Controlli, liquidazione, accertamento
Art.
11
Differimento dei termini per i versamenti
1. Eccezionalmente, per conclamate ragioni, con deliberazione della
Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell’imposta
possono essere sospesi per tutti o per categorie di soggetti passivi
interessati da situazioni di particolare gravità. (es: una
calamità può indurre anche alla sospensione o al deferimento
della stessa).
Art. 12
Versamenti e riscossioni
1. Il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive
da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta
o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario
del servizio Riscossione, la possibilità di esecuzione dei
versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento,
mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria
del Comune, nonchè il pagamento tramite sistema bancario,
ferma restando la facoltà dei contribuenti di eseguire il
pagamento delle somme dovute mediante modello F24 presso banche,
poste o concessionario della riscossione.
2. I versamenti ICI effettuati da un titolare, dall’eventuale
contribuente deceduto o da eredi per conto degli altri si possono
considerare regolarmente effettuati purchè l’ICI relativa
all’’immobile in questione sia stata totalmente assolta
e ne venga data idonea dimostrazione. Il Comune potrà richiedere
alla persona che ha effettuato il versamento di rilasciare apposita
dichiarazione dalla quale emerga la sua disponibilità ad
attribuire ad altri il versamento effettuato.
Art. 13
Controllo e verifica
1. E’ attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere
le azioni di controllo secondo criteri selettivi individuati di
volta in volta per annualità di imposta, sulla base delle
potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori
di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. Al fine di potenziamento dell’attività di controllo,
il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con
i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e
con altre banche date rilevanti per la lotta all’evasione.
3. Per l’attività di verifica e controllo dei versamenti
il Comune esercita i poteri di cui all’art. 11, del Decreto
Legislativo n° 504/92 e dell’art. 1, commi 161 e 162,
Legge n.296/2006.
Art.
14
Potenziamento degli uffici e incentivi per il personale addetto
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre
1996, n° 662 e ai sensi dell’art. 59, lettera p, del Decreto
Legislativo n° 446/97, una percentuale del gettito dell’imposta
comunale sugli immobili, nella misura determinata dalla Giunta,
e’ destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento
degli uffici tributari del Comune ed all’attribuzione dei
compensi incentivanti al personale degli uffici suddetti.
Art. 15
Liquidazione delle imposte dovute dai contribuenti e Accertamento
delle violazioni
1. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti
istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere possono essere
notificati mediante raccomandata a/r.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all’istituto
dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base
dei criteri stabiliti dal decreto Legislativo 19/06/97 n° 218.
Titolo
IV - Disposizioni transitorie e finali
Art.
16
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le disposizioni di cui la Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, N
504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile
al tributo.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione
vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente
regolamento.
Art.
17
Disposizioni transitorie
1. Per gli anni d’imposta antecedenti alla data di adozione
del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri a
condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte
del contitolare che ha versato e purchè l’imposta,
relativa all’immobile in questione, sia stata totalmente assolta
per l’anno di riferimento, inoltre non si fa luogo all’applicazione
di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle dichiarazioni
e nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione.
Art.
18
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni
di legge.
2. Il presente regolamento unitariamente alla delibera comunale
di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze,
entro trenta giorni dalla data in cui e’ divenuto esecutivo
e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.